Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato  e
 difeso  ex  lege  dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui
 sede in Roma,  via  dei  Portoghesi,  n.  12,  domicilia,  contro  la
 provincia   di  Bolzano,  in  persona  del  presidente  della  giunta
 provinciale  pro-tempore,  per  la  dichiarazione dell'illegittimita'
 costituzionale della legge della  provincia  autonoma  di  Bolzano  3
 luglio  1959, n. 6, recante "Ordinamento degli uffici e del personale
 della provincia  di  Bolzano"  e  successive  leggi  di  modifica  ed
 integrazione  3 ottobre 1991, n. 27 e 16 ottobre 1992, n. 36, laddove
 non prevedono che i rapporti di lavoro del personale della  provincia
 siano  disciplinati dalle disposizioni delle sezioni seconda e terza,
 capo primo, titolo secondo del libro quinto del  cod.  civ.  e  dalle
 leggi  sui  rapporti  di  lavoro  subordinato nell'impresa, in quanto
 compatibili con la specialita' del rapporto e  con  il  perseguimento
 degli  interessi  generali nei termini definiti dal l.lgs. 3 febbraio
 1993, n. 29, in attuazione della delega della legge 23 ottobre  1992,
 n.  421;  dell'art. 90 della legge provinciale n. 6/1959 in relazione
 agli artt. 2, lett. r), della legge 23 ottobre 1992,  n.  421  e  43,
 d.lgs.  3 febbraio 1993, n. 29; degli artt. 4, 6, 10 e 12 della legge
 provinciale 23 aprile 1992, n. 10, in relazione all'art. 2, lett. g),
 punto 1, della legge delega n. 421/1992 e art. 3, d.lgs. n.  29/1993;
 della  legislazione  provinciale tutta in materia di pubblico impiego
 sopra ricordata, in relazione alle disposizioni di cui  ai  paragrafi
 nn.  4,  5  e  6  della  presente  memoria;  il tutto con riferimento
 all'art. 2, secondo e terzo comma, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266.
    Come e' noto, lo  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige
 all'art.   11   attribuisce   alle   province  autonome  la  potesta'
 legislativa cd. primaria -  art.  4  dello  statuto  -  in  relazione
 all'ordinamento  degli  uffici  provinciali  e  del personale ad essi
 addetto: tale potesta'  deve  essere  esercitata  nel  rispetto,  fra
 l'altro,  delle  "norme  fondamentali delle riforme economico sociali
 della Repubblica".
    Con d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, sono state dettate le  norme  di
 attuazione dello statuto per quanto concerne il rapporto tra gli atti
 legislativi  statali  e leggi regionali e provinciali. Secondo l'art.
 2, primo comma, detta legislazione deve essere adeguata ai principi e
 norme costituenti i limiti indicati dagli artt. 4 e 5  dello  statuto
 speciale  e  recati  da  atto  legislativo dello Stato entro sei mesi
 successivi  alla  pubblicazione  dell'atto  medesimo  nella  Gazzetta
 Ufficiale.
    Con  legge  23 ottobre 1992, n. 421, fu data delega al Governo per
 la razionalizzazione e la revisione delle discipline  in  materia  di
 sanita',   di   pubblico   impiego,   di   previdenza  e  di  finanza
 territoriale. Con d.lgs. 3  febbraio  1993,  n.  29,  il  Governo  ha
 esercitato  la delega: al titolo primo ha dettato i principi generali
 della materia del pubblico impiego ed al terzo comma dell'art. 1 ha -
 molto opportunamente -  chiarito  che  le  disposizioni  del  decreto
 costituiscono  principi  fondamentali  ai  sensi  dell'art. 117 della
 Costituzione e che i principi  desumibili  dall'art.  2  della  legge
 delega,  costituiscono  per  le  regioni  a statuto speciale e per le
 province autonome di Trento e Bolzano, norme fondamentali di  riforma
 economico-sociale della Repubblica.
    Sono  ormai trascorsi i sei mesi concessi dalle ricordate norme di
 attuazione del d.lgs. n. 266/1992, senza che la provincia autonoma di
 Bolzano abbia adeguato la propria legislazione in materia di pubblico
 impiego alle norme di profonda revisione  in  materia  dettate  dalla
 legge  delega  n.  421/1992,  cosi'  come  concretizzate nel d.lgs. 3
 febbraio  1993, n. 29 (in Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1993, n. 29),
 per cui il 26 ottobre  1993  il  Governo  ha  deliberato  -  delibera
 allegata   al   presenta   atto  -  di  adire  codesta  ecc.ma  Corte
 costituzionale a mente del secondo e terzo comma, art. 2,  d.lgs.  n.
 266/1992.
    I  motivi  di  contrasto  fra  la  legislazione  provinciale  ed i
 principi fondamentali sopra cennati sono di seguito illustrati.
    1. - La legge della provincia autonoma di Bolzano 3  luglio  1959,
 n.  6,  recante  "Ordinamento  degli  uffici  e  del  personale della
 provincia di Bolzano" e successive leggi di modifica ed  integrazione
 (legge  provinciale  3 ottobre 1991, n. 27 e 16 ottobre 1992, n. 36),
 nel loro complesso risultano confliggenti con  l'art.  2,  lett.  a),
 della  legge  delega  n.  421/1992,  cosi'  come attuato dall'art. 2,
 secondo comma, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nella parte in  cui
 non   prevedono  che  i  rapporti  di  lavoro  dei  dipendenti  delle
 amministrazioni pubbliche siano ricondotti sotto  la  disciplina  del
 diritto  civile (sezioni seconda e terza, capo primo, titolo secondo,
 del libro quinto del  cod.  civ.  e  leggi  sui  rapporti  di  lavoro
 subordinato  nell'impresa),  in quanto compatibile con la specialita'
 del rapporto e con il perseguimento degli interessi generali.
    Conseguemtemente, tutta la normativa della provincia  di  Bolzano,
 di  cui  alle  leggi  sopra indicate in materia di impiego dei propri
 dipendenti, e' incostituzionale ove in contrasto  con  le  norme  del
 secondo comma, art. 2, del d.lgs. n. 29 cit.
    2.  -  L'art.  90  della  legge  provinciale n. 6/1959 relativo ai
 trasferimenti si pone in contrasto con quanto previsto dalla lett. r)
 dell'art. 2 della legge delega n. 421/1992 e dall'art. 43 del  d.lgs.
 n. 29/1993.
    3.  -  Gli  artt. 4, 6, 10 e 12 della legge provinciale n. 10/1992
 non prevedono l'affidamento ai dirigenti della gestione delle risorse
 finanziarie, cosi' come disposto dall'art.  2,  lett.  g),  punto  1,
 della legge delega n. 421/1992 e dall'art. 3 del d.lgs. n. 29/1993.
    4.  -  La  legislazione  provinciale  sopra  menzionata si pone in
 contrasto con l'art. 51, terzo comma, del d.lgs. n. 29/1993,  laddove
 non  prevede  la  trasmissione  di  copia  dei  contratti  collettivi
 sottoscritti al dipartimento della funzione pubblica ed al  Ministero
 del  tesoro  e  nella  parte  in  cui  non prevede la possibilita' di
 avvalersi  dell'attivita'   di   rappresentanza   o   di   assistenza
 dell'agenzia  per  le relazioni sindacali, di cui all'art. 50, quinto
 comma, del d.lgs. in argomento. Si chiarisce che il terzo comma, art.
 51, sopra richiamato, si pone quale norma di specificazione  rispetto
 all'art. 2, punto b), della legge n. 421/1992, il quale non contempla
 una  disciplina differenziata per i contratti collettivi decentrati e
 prevede  genericamente  l'autorizzazione  alla   sottoscrizione   dei
 contratti   da  parte  del  Governo,  previa  trasmissione  da  parte
 dell'organismo tecnico.
    5. - La legislazione  provinciale  sopra  menzionata  prevede  una
 disciplina   degli  accordi  sindacali  difforme  rispetto  a  quella
 prevista dall'art. 2, lett. b), della legge delega  n.    421/1992  e
 dall'art.  45  del  d.lgs.  n. 29/1993, in quanto non disciplinano la
 composizione della delegazione di parte pubblica e di parte sindacale
 ai sensi dell'art. 45, ottavo comma, cit.
    6.  -  La  legislazione  provinciale  sopra menzionata non risulta
 adeguata ad altre norme fondamentali della legge n.  421/1992  ed  al
 d.lgs.   n.   29/1993,   perche'  non  prevede  la  disciplina  delle
 incompatibilita' tra l'impiego pubblico ed altre attivita'; i casi di
 divieto di cumulo tra impieghi ed incarichi pubblici; la verifica dei
 risultati dell'azione  amministrativa  mediante  appositi  nuclei  di
 valutazione;  un'area  di  contrattazione per la dirigenza medica; il
 contenimento dei costi  contrattuali;  non  prevede  che  l'esercizio
 temporaneo   di   mansioni   superiori  non  attribuisce  il  diritto
 all'assegnazione definitiva delle stesse; l'abolizione di trattamenti
 economici  accessori  non  collegati  alla   produttivita'   o   allo
 svolgimento  effettivo  di  attivita' disagiate, pericolose o dannose
 alla salute; la  comunicazione  all'amministrazione  di  appartenenza
 degli emolumenti corrisposti per gli incarichi conferiti al personale
 dipendente  ai  sensi  dell'art.  24 della legge 30 dicembre 1991, n.
 412; il divieto di procedere a nuove assunzioni in  caso  di  mancata
 rideterminazione  delle  piante  organiche  ai  sensi  della legge n.
 412/1991 cit.; il periodo di sette anni di effettiva permanenza nella
 sede di prima sistemazione; la mobilita' d'ufficio per  il  personale
 eccedente  che  non accetti la mobilita' volontaria e il collocamento
 in disponibilita'; il transito dei dipendenti degli enti  pubblici  a
 societa' private nel caso di trasferimento alle stesse delle funzioni
 dei  detti  enti  pubblici;  l'assunzione per chiamata numerica degli
 iscritti  nelle  liste  di  collocamento;  l'attuazione  della   pari
 opportunita'  ai  sensi  della  legge  10  aprile  1991,  n.  125; il
 completamento del processo di informatizzazione delle amministrazioni
 pubbliche.